Vademecum Educazione parentale

Indicazioni per i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione

Avatar utente

Personale scolastico

Docente

0

VADEMECUM

EDUCAZIONE PARENTALE

Indicazioni per i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:

  • entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
    1. la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;
    2. il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
  • solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;
  • la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest’ultimo caso i genitori, responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d’esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;

  • nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Lo svolgimento degli esami di idoneità

Come detto sopra, i minori che assolvono l’obbligo di istruzione avvalendosi dell’istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata devono sostenere annualmente presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. Non è possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d’interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami.

Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218, cui si rimanda per ogni approfondimento, che per comodità si sintetizzano di seguito.

Esami di idoneità a classi del primo ciclo di istruzione

  • I genitori dei minori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno;
  • nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l’esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
  • l’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica;
  • la commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti;
  • per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno;
  • per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;
  • l’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si articola in:
  • prova scritta relativa alle competenze linguistiche
  • prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
  • colloquio
  • l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola in:
  • prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento
  • prova scritta di matematica
  • prova scritta di inglese
  • colloquio pluridisciplinare
  • le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico- educativo, redatto in maniera conforme alle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, e il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presenti, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento;
  • l’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

Esami di idoneità a classi del secondo ciclo di istruzione

  • I genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il termine fissato dalle singole istituzioni scolastiche, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di secondo grado al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente alla programmazione seguita nel corso dell’anno;
  • nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l’esame delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
  • l’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo;
  • la commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche ed è formata da docenti che rappresentano tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità, sulle quali il candidato deve sostenere gli Nel caso di minori con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno;
  • all’inizio della sessione d’esami ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami;

Esami conclusivi dei cicli di istruzione e istruzione parentale

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

 In luogo dell’esame di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, il minore in istruzione parentale sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio.

Entro il 20 marzo dell’anno di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante. Requisito di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile presso l’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta come sede d’esame.

Documenti